PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Tutte le macellazioni sono inderogabilmente precedute da stordimento e avvengono esclusivamente in luoghi autorizzati dalle autorità competenti. Sono vietati su tutto il territorio nazionale le macellazioni e gli abbattimenti che non risparmiano agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze».

Art. 2.

      1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, è sostituita dalla seguente:

      «h) autorità competente: il Ministero della salute, il servizio veterinario della regione o della provincia autonoma, nonché il veterinario ufficiale definito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286; per le macellazioni secondo determinati riti religiosi, l'autorità competente in materia di applicazione e di controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo i rispettivi riti religiosi è la regione o la provincia autonoma».

Art. 3.

      1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, la parola: «evitabili» è soppressa.

 

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Art. 4.

      1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, la parola: «evitabili» è soppressa.

Art. 5.

      1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, è sostituito dal seguente:

      «2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano anche alle macellazioni che avvengono secondo riti religiosi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h)».

      2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, è abrogato.

Art. 6.

      1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 7.

      1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, sono sostituiti dai seguenti:

      «1. L'inosservanza delle prescrizioni indicate all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, all'articolo 7, comma 1, nonché agli articoli 9 e 10 è punita con la reclusione da uno a due anni e con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.030 euro a 5.160 euro.
      2. La ripetuta inosservanza delle prescrizioni indicate al comma 1 è punita con la reclusione di cinque anni e con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.130 euro a 10.330 euro».

 

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Art. 8.

      1. Al punto II.2 dell'allegato A annesso al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, la parola: «inutili» è soppressa.

Art. 9.

      1. Al punto 1 dell'allegato B annesso al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, la parola: «evitabili» è soppressa.
      2. Al punto 2 dell'allegato B annesso al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, il secondo periodo è soppresso.

Art. 10.

      1. Il punto I dell'allegato C annesso al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, è sostituito dal seguente:

      «I. Metodi ammessi.

          A. Stordimento:

              1) pistola a proiettile captivo;

              2) esposizione al biossido di carbonio.

          B. Abbattimento:

              1) pistola o fucile a proiettile libero;

              2) esposizione al biossido di carbonio».